ARBITRATO

UNA SOLUZIONE RAPIDA EFFICACE E SICURA ALLE TUE CONTROVERSIE

Che cos’è l’arbitrato.
L'arbitrato è semplicemente uno strumento che consente in alternativa alla via giudiziaria ordinaria, di risolvere controversie civili e commerciali, sia in ambito nazionale che internazionale, che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

Perché si ricorre all’arbitrato.
La peculiarità essenziale dell'arbitrato consiste nel fatto che le parti, in conflitto tra loro, possono scegliere gli arbitri a cui affidare la controversia escludendo perciò il ricorso al giudice ordinario, evitando tempi lunghi e spese eccessive.

Quali sono i vantaggi dell'arbitrato.
Il primo vantaggio è il tempo che si risparmia, considerato che una causa in un Tribunale Civile dura svariati anni. Il secondo vantaggio è economico in quanto davanti a un Tribunale le spese sono molto elevate, con l’arbitrato sono molto contenute. Generalmente i costi sono prefissati ed anche la controversia può essere stabilita in tempi prestabiliti (normalmente tra 60 e 90 giorni).

Che cos’è la domanda di arbitrato.
La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per interrompere il corso della prescrizione; inoltre la domanda di arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati, è trascrivibile.

Che cos’è il processo arbitrale.
Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l'oggetto del successivo lodo.

Quanti sono gli arbitri.
Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. L’arbitro può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato e possono essere ricusati ex art. 815 c.p.c..Essi hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo.

Come può essere l’arbitrato.
L’arbitrato è “amministrato”, quando le parti richiedono l'intervento di un Ente o un'Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati. E’ “ad hoc” , quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso) o in un atto separato, senza il riferimento a una Istituzione arbitrale. E’ secondo diritto, quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia. E’ secondo equità, quando gli Arbitri possono derogare alla norma di legge ed applicano principî più ampi di giustizia o si ispirano ad usi e costumi in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze. E’ rituale quando, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo. E’ irrituale, quando, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale; il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio. E’ documentale, quando il procedimento si svolge utilizzando solo prove documentali. E’ particolarmente indicato in tutte le controversie di medio valore e garantisce decisioni arbitrali in tempi rapidissimi, in cui le parti rinunciano all'audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.

Che cos’è il lodo.
L’arbitrato in genere si conclude con una decisione detta lodo che è assimilabile ad una sentenza. Il lodo arbitrale può essere riconosciuto ed eseguito in gran parte del mondo, a seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Paesi. Dall’art. 806 c.p.c. si desume il principio per cui le controversie sono generalmente deferibili agli arbitri, ad eccezione di quelle che abbiano per oggetto diritti indisponibili e salvo espresso divieto di legge. Se la legge lo consente è possibile deferire agli arbitri anche cause in materia di lavoro, introducendo l’arbitrato rituale, anche se che le leggi speciali in materia e i contratti collettivi contemplano, in genere, arbitrati irrituali.

Quando si realizza l’arbitrato.
È possibile utilizzare l'arbitrato se le parti hanno inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola arbitrale oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso.

Che cos’è la clausola compromissoria.
La clausola compromissoria consiste in una clausola contenuta in un contratto, con cui le parti stabiliscono che le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine all'interpretazione del contratto o alla sua esecuzione verranno decise da un collegio arbitrale.

Differenza tra la clausola compromissoria e il compromesso.
La clausola compromissoria si differenzia dal compromesso in quanto può riguardare solamente le controversie che devono ancora sorgere tra le parti, mentre il compromesso ha ad oggetto controversie già in corso.



"Se non punisci i delitti incoraggi la malvagità." (Publilio Siro)

CORSI in PARTENZA 

arbitrato